Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE STAMPA SARDA

L’Associazione della Stampa Sarda, con sede in Cagliari e giurisdizione nelle province dell’Isola, è l’organizzazione unitaria sindacale dei giornalisti e fa parte della F.N.S.I. (Federazione Nazionale della Stampa Italiana http://www.fnsi.it) accettandone i vincoli associativi.

Possono far parte dell’Associazione Stampa Sarda gli iscritti all’Albo professionale dei giornalisti ed al Registro dei praticanti residenti o che svolgano documentata attività professionale in Sardegna.
I soci sono tenuti al rispetto della disciplina sindacale ed in particolare al rispetto dei deliberati degli organi associativi nazionali e regionali.

Sono elettori ed eleggibili tutti i soci professionali e collaboratori in regola con il pagamento delle quote sociali, salvo le limitazioni poste per la eleggibilità a  proboviro.        I soci con meno di dodici mesi di attività sono solamente elettori.

Da qui è possibile scaricare lo Statuto Associativo attualmente in vigore, approvato dall’assemblea dei soci a Cagliari il 28 febbraio del 1999.

Lo statuto, che invitiamo a consultare per qualsiasi approfondimento, descrive le finalità istituzionali dell’associazione e contiene le norme riguardanti i compiti e le prerogative delle sue cariche elettive insieme alle procedure per lo svolgimento delle elezioni.

STATUTO

(approvato  dall’Assemblea dei Soci Cagliari 28/02/1999)

Art. 1) L’Associazione della Stampa Sarda, con sede in Cagliari e giurisdizione nelle province dell’Isola, è l’organizzazione unitaria sindacale dei giornalisti  e fa parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana accettandone i vincoli associativi.

Possono farne parte gli iscritti all’Albo professionale dei giornalisti ed al Registro dei praticanti residenti o che svolgano documentata attività professionale in Sardegna.

I soci sono tenuti al rispetto della disciplina sindacale ed in particolare al rispetto dei deliberati degli organi associativi nazionali e regionali.

Art. 2) L’Associazione della Stampa Sarda ha i seguenti scopi:

a) difendere la libertà di stampa e la dignità della professione giornalistica e la pluralità degli organi di informazione salvaguardando il libero accesso alle fonti di notizie secondo il dettato costituzionale e le esigenze della professione;

b) tutelare gli interessi morali, sindacali e materiali dei giornalisti agevolando le relazioni tra  di loro e favorendo la partecipazione di tutti i giornalisti all’assunzione di compiti decisionali nelle rispettive aziende editoriali, sia per quanto riguarda la formazione collegiale del giornale e i loro rapporti nei confronti della proprietà, sia per quanto riguarda la posizione degli organi di informazione nei confronti dei pubblici poteri e della pubblica opinione;

c) affermare l’unità della categoria dei giornalisti senza alcuna discriminazione;

d) promuovere l’incremento della preparazione professionale e le iniziative di carattere culturale che vi hanno attinenza; anche a tale scopo collabora con Gruppi di base  e di specializzazione,  e le altre Associazioni di categoria aderenti alla F.N.S.I., o riconosciute in ambito regionale dall’Associazione della stampa per particolari motivazioni compatibili con gli scopi e le attività di cui al presente statuto;

e) attuare ogni iniziativa suscettibile di contribuire al benessere dei giornalisti e delle loro famiglie;

f) rappresentare i giornalisti sardi sul piano nazionale, internazionale e locale per la stipula dei contratti collettivi di lavoro svolgendo le opportune azioni conseguenti per la loro tutela, in collaborazione con i comitati e i fiduciari di redazione, prestando altresì ogni opportuna assistenza ai soci singoli ed alle collettività redazionali in materia sindacale e di tutela del loro ruolo nelle aziende editoriali;

g) rivendicare ai giornalisti iscritti la direzione degli uffici stampa degli enti pubblici e delle aziende private ed  ogni altra funzione che attenga alla comunicazione di notizie all’opinione pubblica ed alle comunicazioni di massa di natura informativa;

h) collaborare con l’Ordine dei giornalisti per la tutela del titolo e dell’esercizio della professione nonché per la repressione dell’esercizio abusivo della professione;

i) collaborare con l’INPGI, con la CASAGIT e con gli altri eventuali Istituti di previdenza e assistenza anche complementare derivanti dal contratto di lavoro giornalistico o da iniziative dirette dell’Associazione della Stampa Sarda o della FNSI, per il coordinamento delle istanze previdenziali e assistenziali dei giornalisti iscritti, siano essi in servizio che in pensione, per la salvaguardia dell’autonomia funzionale e finanziaria degli Enti e per la repressione delle evasioni contributive.

l) promuovere le autonomie professionali anche nello spirito dell’autonomia regionale della Sardegna e favorire la cooperazione internazionale nell’ambito delle istituzioni e organismi professionali cui aderisce la Fnsi, o di analogo interesse e livello regionale nell’ambito  U.E.

Art. 3) Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può compiere, senza che ciò comporti atti speculativi, operazioni mobiliari ed immobiliari e può accettare donazioni. Il substrato economico che costituisce il patrimonio dell’Associazione si compone:

a) delle tasse di ammissione;

b) delle quote annuali di associazione;

c) dei beni acquistati a qualsiasi titolo.

Art. 4) L’Associazione è apartitica e mantiene rapporti di collaborazione con le confederazioni dei lavoratori con le quali la FNSI ha stipulato un patto di alleanza e particolarmente con i sindacati locali dei lavoratori che prestano la loro opera nel campo delle attività editoriali e della informazione di massa.

Art. 5) I soci si dividono nelle seguenti categorie così come definite dallo statuto Fnsi:

a) giornalisti professionali;

b) giornalisti collaboratori;

Sono giornalisti professionali quanti svolgono o, anche temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere – o, se pensionati, hanno svolto – la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l’iscrizine ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerne professioni diverse da quella giornalistica.

Sono giornalisti collaboratori quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente.

L’ammissione e la titolarità sono deliberate dall’organismo direttivo collegiale dell’Associazione della Stampa Sarda. E’ ammesso ricorso ai Probiviri.

Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali. Il socio in arretrato di quattro mesi con il pagamento delle quote sociali viene messo in mora mediante invito a regolarizzare la sua posizione entro il termine di 60 giorni.

In caso di inadempimento, il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, provvederà a cancellarlo dall’elenco dei soci, sempreché l’inadempimento non sia dovuto a motivi eccezionali (disoccupazione, grave malattia o altre cause di apprezzabile gravità).

La quota annua di iscrizione è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6) Le domande di iscrizione saranno presentate dall’aspirante socio al Consiglio Direttivo.

Art. 7) La qualità di socio si perde, oltreché per morosità:

a) per dimissioni;

b) per trasferimento ad altra Associazione di Stampa;

c) per cancellazione dagli Albi professionali;

d) per espulsione.

In caso di mancato rinnovo della iscrizione o comunque di perdita della qualità di socio, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti della Associazione.

Art. 7 bis) I versamenti effettuati  dagli associati a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Durante tutta la vita dell’Associazione non  è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8) Sono organi dell’Associazione:

a) l’assemblea generale;

b) il presidente del Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Probiviri;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) i Comitati ed i Fiduciari di Redazione.

Il Consiglio Direttivo si compone del presidente, di due vice presidenti (uno per i professionali ed uno per i collaboratori) e di sei consiglieri professionali e di tre collaboratori.

Fanno anche parte del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto, un rappresentante per ogni Comitato di Redazione o i Fiduciari.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno un consigliere segretario, scelto fra i professionali, un consigliere amministratore ed un comitato di tre componenti che segue l’attività sindacale e tiene i contatti con i Comitati di  Redazione ed i rappresentanti di redazione.

Il Consiglio, nell’esame di particolari argomenti, può chiamare a presenziare alle sue riunioni, qualora non ne facciano già parte e con diritto di parola ma non di voto, il presidente dell’Ordine regionale, i consiglieri nazionali FNSI, i rappresentanti sardi nel Consiglio di Amministrazione (o dell’assemblea generale) dell’INPGI, della CASAGIT e, se presenti,  degli altri Enti, Istituti o Associazioni di cui alla lettera d) dell’art. 2 di questo Statuto,  i presidenti dei Gruppi di specializzazione e di categoria aderenti all’Associazione e i rappresentanti dei sindacati di cui all’art. 4.

Il Consiglio Direttivo può farsi affiancare per compiti particolari da appositi comitati di soci e dai rappresentanti dei sindacati aderenti al patto di alleanza.

Art. 9) Il Presidente deve essere un giornalista professionale; egli presiede tutte le assemblee collegiali e del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza legale dell’Ente in tutti gli atti civili ed amministrativi e lo rappresenta in giudizio; è coadiuvato dai due vice-presidenti. In caso di un suo impedimento è sostituito dal vice presidente professionale e in caso di impedimento di questi, dal vice presidente collaboratore, in difetto ancora dal consigliere segretario.

Il consigliere segretario tiene aggiornata la lista e vigila sul funzionamento della segreteria e dell’archivio che possono essere affidati ad un esterno dell’Associazione, retribuito, nonché sulla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee e prende, in assenza del presidente e dei vice presidenti, tutti i provvedimenti urgenti necessari al buon funzionamento dell’Associazione.

Il Consigliere amministratore vigila sulla regolarità delle riscossioni delle quote sociali e prepara l’inventario ed i bilanci annuali da presentare, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, all’assemblea dei soci. Egli sovrintende alla buona gestione del patrimonio sociale e alle spese. Può delegare la riscossione delle quote sociali e la gestione delle piccole spese all’estraneo di cui al secondo comma del presente articolo.

Alla riunione del Consiglio Direttivo, dedicato all’esame del bilancio, partecipa con voto consultivo il presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni due mesi; tutte le volte che il presidente lo reputi e quando due consiglieri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) presiede all’andamento dell’Associazione adempiendo a tutte le funzioni previste dalla legge;

b) mette in esecuzione le deliberazioni delle Assemblee;

c) delega soci ad uffici particolari nell’interno dell’Associazione e in quegli altri organismi nei quali fosse richiesta un rappresentanza dell’Associazione;

d) decide sulla convocazione delle Assemblee e ne fissa la data e l’ordine del giorno;

e) amministra il patrimonio sociale ed accerta la conformità al bilancio di tutte le spese non fisse superiori alle trentamila lire;

f) nomina il personale stipendiato entro i limiti del bilancio e può sospenderlo e licenziarlo;

g) promuove iniziative di collaborazione e di coordinamento con l’Ordine professionale, con l’Inpgi, con la Casagit e con gli altri Enti, Istituti e Associazioni di cui alla lettera d) art. 2 del presente Statuto;

h) esamina ed approva la relazione dell’assemblea generale sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria;

i) può convocare assemblee locali per l’esame di particolari problemi.

l) approva l’eventuale regolamento attuativo dello statuto associativo.

Art. 10 bis) Spetta al Presidente la rappresentanza nel Consiglio Nazionale di cui alla lettera a) dell’art. 15 dello statuto federale. Egli può delegare tale rappresentanza.

Egli inoltre mantiene i rapporti con i pubblici poteri, con la Amministrazione dello Stato e le organizzazioni esterne, compreso l’Ordine professionale, con le quali l’Associazione è in contatto.

Art. 11) Nel caso in cui, per dimissioni o per altro motivo vengano a mancare componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Sindaci, subentra il primo dei non eletti.

Sarà considerato dimissionario il componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci che, senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive dell’organo cui appartiene.

Art.12) Durante le azioni di lotta il Consiglio Direttivo, in contatto con i rappresentanti dei Comitati di redazione, assume la direzione della stessa lotta, che può delegare ad un comitato ristretto.

Art. 13) I componenti del Consiglio Direttivo che vengono meno alla solidarietà e alla disciplina sindacale sono dichiarati decaduti con delibera dello stesso Consiglio indipendentemente da ogni altra sanzione.

Art. 14) Le cariche sono triennali. L’esercizio finanziario è annuale ed inizia il 1° gennaio.

Art. 15) Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri: tre eletti dai giornalisti professionali e due collaboratori nel seno delle rispettive categorie. Possono essere eletti i soci che abbiano almeno cinque anni di iscrizione all’Albo delle rispettive categorie.

La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Associazione.

Nella sua prima riunione il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed un vice presidente segretario.

Art. 16) Il Collegio dei Probiviri, i cui componenti sono irrecusabili, è investito della funzione disciplinare nei confronti dei soci che contravvengono alle norme dello statuto (e, in primo luogo, a quella di cui al

3° comma dell’art. 1) e alle regole della correttezza professionale e di probità morale in modo da compromettere il potere contrattuale ed il prestigio dell’Associazione ed il buon nome del giornalismo. Esercita le sue  funzioni disciplinari su denuncia di soci e non soci e può anche promuovere il procedimento d’ufficio.

Il Collegio è investito della facoltà di emettere lodi in merito a tutte le controversie attinenti all’attività professionale che possono sorgere fra i soci e, tra soci e terzi, su richiesta delle parti.

Il Collegio si costituisce in Giurì d’Onore, su richiesta di un socio che domanda un’inchiesta sulla propria attività professionale o sulla sua condotta morale.

Il Collegio dei Probiviri si costituisce Giurì d’Onore anche su richiesta di più soci che intendono dirimere consensualmente quesiti morali e d’onore.

Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri emette parere sulle domande di ammissione a socio.

SANZIONI

Art. 17) Il Collegio dei Probiviri ha la potestà di comminare le seguenti sanzioni:

a) l’ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione dall’attività sociale;

d) l’espulsione.

La censura viene applicata al socio che sia in corso di già in più di una ammonizione e persiste nel comportamento scorretto e colpevole, ovvero abbia commesso una mancanza di maggiore gravità. Il provvedimento di censura rimane affisso per 15 giorni nell’Albo dell’Associazione.

Il provvedimento di sospensione fino a sei mesi dalla attività sociale è applicato al socio che abbia commesso gravi mancanze lesive del prestigio del giornalismo e il cui comportamento nella vita associativa sia stato causa di gravi turbative.

Il socio sospeso non può frequentare i locali sociali per la durata della sospensione. Il provvedimento dell’espulsione  è adottato in caso di eccezionale gravità che rendano incompatibile la permanenza del socio in seno all’Associazione.

Art. 18) I provvedimenti sono comunicati per iscritto e con lettera raccomandata al socio.

Di essi è data notizia per iscritto al Presidente dell’Associazione che dà loro piena esecuzione.

Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare e del lodo.  Il ricorso, salvo deliberazioni contrarie del Collegio Nazionale dei probiviri, non sospende l’esecuzione dei provvedimenti.

Art. 19) Le sedute del Collegio dei Probiviri sono valide quando vi prendono parte il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno due componenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, all’unanimità, adotta il suo regolamento interno che disciplina anche le norme procedurali previste nel presente statuto. Il regolamento va comunicato a tutti i soci, una volta emanato, ed a tutti i nuovi soci, all’atto dell’accettazione delle loro domande.

Ogni seduta del Collegio dei Probiviri deve essere verbalizzata su un apposito libro ed il verbale firmato dal Presidente e dall’estensore.

Le decisioni sono collegiali.

Quanto forma oggetto delle discussioni, delle relazioni e delle deliberazioni del Collegio e di cui non venga decisa la pubblicazione, è sottoposto al vincolo del segreto.

ASSEMBLEE

Art. 20) L’Assemblea generale dei soci  può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell’Associazione e si riunisce entro il mese di marzo di ogni anno. Le assemblee straordinarie sono convocate quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa l’opportunità; quando almeno un decimo ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio medesimo, e quando siano da eleggere i delegati al Congresso Nazionale della Stampa.

La convocazione avrà luogo dieci giorni dalla richiesta.

L’avviso di convocazione dovrà essere esposto nei locali dell’Associazione e pubblicato almeno nei quotidiani isolani, e di esso deve essere data notizia ad ogni associato. Pari notizia dovrà essere data delle deliberazioni assembleari intervenute.

Partecipano, con diritto di voto alle assemblee, i soci professionali e collaboratori con almeno tre mesi di attività sociale. Non può partecipare all’assemblea il socio che sia stato messo in mora.

I praticanti già pubblicisti conservano intatti i diritti elettorali.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre l’intervento di almeno il terzo degli aventi diritto. In seconda convocazione, dopo almeno un’ora dalla prima, l’assemblea si intende riunita e valida qualunque sia il numero e la categoria degli intervenuti con diritto di voto. Ciascun socio ha diritto a un voto, può  rappresentare, mediante delega, un socio. Spetta alla assemblea ordinaria approvare il consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso; eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei probiviri ed il Collegio dei Sindaci; prendere ogni altra deliberazione ad essa attribuita dallo statuto e richiesta dal funzionamento della Associazione.

In sede assembleare dovrà in ogni caso essere assicurato, il diritto di voto per ogni associato relativamente alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi.

Dovranno altresì essere rispettati i principi della libera eleggibilità degli organi amministrativi e di controllo e del voto singolo per ciascun associato e dovranno infine essere precisati i criteri per l’ammissione ovvero la esclusione di ciascun associato relativamente alla partecipazione all’Assemblea ed al voto.

ELEZIONI

Art. 21) Sono elettori ed eleggibili tutti i soci professionali e collaboratori in regola con il pagamento delle quote sociali, salvo le limitazioni poste per la eleggibilità a proboviro.

I soci con meno di dodici mesi di attività sociale sono solamente elettori.

Tutte le elezioni, si fanno a scrutinio segreto ed a mezzo di schede distinte che consentano, di attribuire i seggi riservati alle categorie.

Per l’elezione del presidente la scheda è unica e comune ai professionali e ai collaboratori.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo si votano nelle schede non più di 5 nominativi per i professionali e non più di 2 nominativi per i collaboratori.

Sono proclamati eletti i soci che, nelle rispettive cariche, abbiano riportato al primo scrutinio un maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano per iscrizione all’Associazione.

Art. 22) La assemblea per le elezioni sociali è indetta 15 giorni prima dal Consiglio Direttivo con un comunicato diffuso ai quotidiani che si pubblicano nella circoscrizione dell’Associazione e che vi tengono una redazione.

Le elezioni, di norma, si tengono di domenica e le urne restano aperte per almeno tre ore a partire dalle ore 12.

Art. 23) Ogni socio dell’Associazione può proporre ricorso motivato contro l’andamento delle operazioni elettorali al Collegio dei probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro sette giorni dall’avvenuta proclamazione dei risultati da parte del seggio elettorale.

SINDACI

Art. 24) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’assemblea generale. Almeno due dei sindaci devono essere soci dell’Associazione. Nella sua prima riunione il Collegio elegge il suo Presidente che deve essere un socio.

La funzione di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione. Spettano al Collegio i compiti demandatigli dal Codice Civile e di redigere una relazione scritta che accompagni il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Art. 24 bis) Il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale, che dovrà corrispondere all’anno solare ed essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura, dovrà  essere composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico e dal Rendiconto Finanziario, e dovrà essere accompagnato da una Relazione sulla Gestione. Dovrà essere rispettata ogni normativa di legge prevista in materia ed ogni ulteriore eventuale disposizione statutaria e regolamentare.

Il Bilancio dovrà essere pubblicato in base alla normativa vigente ed in difetto, comunque, dovrà essere esposto, dopo la sua approvazione, nei locali dell’Associazione e pubblicato sul notiziario dell’Associazione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25) Le modifiche allo Statuto sono discusse in sede di assemblea straordinaria appositamente convocata.

Le modifiche al presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio direttivo autonomamente o su richiesta di un quarto dei soci e devono essere notificate a ciascun iscritto in regola con le quote sociali a mezzo lettera circolare da inviare, unitamente alla convocazione dell’assemblea, almeno quindici giorni prima dalla data stabilita per l’assemblea straordinaria appositamente convocata per discuterle.

Tali proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti direttamente o per delega.

In via transitoria saranno iscritti d’ufficio nell’elenco dei giornalisti professionali tutti i giornalisti già iscritti all’Associazione della Stampa Sarda e inseriti nei precedenti elenchi dei giornalisti professionisti e dei praticanti.

Analogamente saranno iscritti d’ufficio nell’elenco dei giornalisti collaboratori i giornalisti già iscritti all’Associazione della Stampa Sarda nell’elenco dei giornalisti pubblicisti, fermo restando il diritto per questi ultimi di attivare le procedure per il passaggio nell’elenco dei giornalisti professionali, in presenza dei requisiti richiesti allo Statuto.

Gli Organi Sociali in carica assumono fino alla nuova assemblea elettiva, con principio di continuità, la titolarità della rappresentanza come prevista dal presente Statuto. Le norme statutarie per quanto riguarda la disciplina di rinnovo degli organi medesimi (dirigenti professionali e collaboratori) entreranno in vigore entro il 30/06/2000 e, possibilmente, in coincidenza con il XXIII Congresso nazionale della FNSI.

Art. 26) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, è obbligo devolvere il suo residuo patrimonio, detratto ogni possibile onere e debito, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito ogni competente organo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.